Come ormai noto, l’art. 9 del DL 78/2010 (convertito nella L. 122/10) concernente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, aveva determinato il blocco del riconoscimento ai fini giuridici ed economici per gli anni 2010- 2011-2012 e 2013.
La FGU con le azioni successive all’anno 2010 -accordi e sequenze contrattuali- ha consentito il recupero degli scatti derivanti dal blocco per gli anni 2010- 2011-2012, continuando a mantenere viva in tutte le sedi idonee la rivendicazione per l’annullamento anche del blocco relativo all’anno 2013.
– Preso atto dei vari pronunciamenti di merito in sede giudiziale, come da sentenze dei Tribunali di Marsala, Firenze e Roma,
– considerati gli orientamenti della Corte di Cassazione, che ultimamente ha stabilito il principio fondamentale in base al quale le disposizioni relative al blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive sono da circoscrivere nell’alveo della eccezionalità del momento in cui si sono determinate,
– vista l’Ordinanza del 11 giugno 2024 con cui la stessa Corte di Cassazione precisa che “Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici, senza influire sulla carriera a fini giuridici”,
al fine di tutelare gli interessi dei propri associati e di coloro che vogliano associarsi
LA STRUTTURA SINDACALE ASS.PEI PROMUOVE
RICORSO
finalizzato al riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato nell’anno 2013
PROROGA TERMINI DI PREADESIONE
ENTRO IL 20/11/2024
COMUNICANDO COGNOME, NOME E RECAPITO TELEFONICO
CON E-EMAIL ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
ass.pei@libero.it