E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024) la Legge 26 giugno 2024, n. 86 recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.
La discussione sul tema ha riguardato varie legislature fino all’attuale.
Cosa prevede questa legge?
Molto semplicemente detto, questa Legge prevede il trasferimento di competenze dallo Stato centrale alle Regioni relativamente ad ambiti definiti “strategici”, quali il commercio estero, l’energia, i trasporti, l’istruzione, l’ambiente e la cultura.
Rispetto alla prevista differenziazione, il nodo centrale è rappresentato dai LEP, ossia dai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) che dovranno essere la garanzia di uniformità per tutti i cittadini delle varie regioni, questo indipendentemente dalla Regione di residenza.
Nell’intenzione di chi aveva proposto il DL, poi convertito in Legge, si è inteso dare attuazione ad un riequilibrio tra i poteri attribuiti allo Stato centrale ed a quelli attribuiti alle Regioni, dando il via al conferimento di autonomia diretta a queste ultime in ambiti cosiddetti “strategici”, percorrendo la linea tracciata dalla Riforma del Titolo V della Costituzione.
L’autonomia differenziata rispetto al comparto istruzione
Per questo comparto il discorso richiede particolare sensibilità, poiché riguarda la formazione delle future generazioni di cittadini della Repubblica a cui va garantita uniformità, interessa tutti gli studenti di oggi ai quali vanno assicurati gli stessi livelli di qualità, come pure parità di trattamento (anche economico) è da riservare a tutto il personale che a vario titolo opera nel comparto.
Al di là dei molteplici dibattiti che nell’ultimo periodo hanno scatenato reazioni diverse, spesso in dipendenza da orientamenti di varia natura politica e/o ideologica, l’aspetto fondamentale di una Legge di tal genere forse sarebbe dovuto essere quello di tenere l’ambito dell’istruzione fuori dal ventaglio delle competenze da devolvere alle Regioni. Questo perchè il comparto dell’istruzione non può mai essere ricondotto al rango di un mero servizio.
Anche in questo caso vale il detto “ai posteri l’ardua sentenza”. Tuttavia, qualora la sentenza si dovesse profilare come già scritta, i posteri se ne troverebbero inesorabilmente imbrigliati e forse costretti a sobbarcarsi l’onere di un percorso di ravvedimento complesso, faticoso, irto nel recupero e soprattutto dai nuovi effetti attesi certamente non immediati.
L’ASS.PEI, nell’abito delle linee nazionali di politica scolastica della Federazione Gilda-Unams, guarda con estrema attenzione a questa tematica, non mancando di continuare ad agire tutte le idonee discese in campo per reclamare un’istruzione alla portata di tutti e pari trattamento per i lavoratori che vario titolo in essa vi operano.
L’ASS.PEI ribadisce quindi l’estrema delicatezza della tematica e, con occhio vigile, pone attenzione agli immediati sviluppi contro la possibilità di inutili derive o estemporanee prese d’atto che a livello territoriale dovessero rivelarsi non congrue rispetto ai generali canoni di equità.